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La Valcalepio, riconosciuta come zona a Denominazione di Origine Controllata nel 1976 con l'approvazione del primo disciplinare di produzione, poi parzialmente modificato nel 1993, comprende tutto il territorio delle prealpi orobiche.

La Valcalepio, riconosciuta come zona a Denominazione di Origine Controllata nel 1976 con l'approvazione del primo disciplinare di produzione, poi parzialmente modificato nel 1993, comprende tutto il territorio delle prealpi orobiche.
Si tratta della prima fascia collinare bergamasca e comprende sia le valli S. Martino ad ovest, sia la Valcalepio propriamente detta ad est: la fascia di territorio, molto allungata, comprende zone eterogenee per microclima e terreno.

Nel 1998 l'intera DOC assommava a 202 ettari dai quali si traevano 1.120.000 chili di uva pari a circa 780.000 bottiglie.

Tre le tipologie di vino possibili: il bianco, il rosso ed il Moscato passito.
Il Valcalepio bianco deriva dalla vinificazione di uve Chardonnay o Pinot Bianco in una percentuale variabile dal 55 all'80 % e per la rimanente parte Pinot Grigio. E' vietata ogni pratica di forzatura e la resa delle uve è fissata a 9000 chili ettaro con una trasformazione uva-vino del 70%.

Altri parametri minimi del vino sono l'alcool fissato all'11,5%, l'acidità totale al 4,5 per mille e l'estratto secco al 18 per mille.
Il Valcalepio Rosso è un taglio bordolese delle uve Cabernet Sauvignon dal 25 al 60 % e Merlot per la restante parte.

La resa in uva è fissata in 10.000 chili per ettaro con la stessa percentuale di trasformazione del bianco. I parametri minimi del vino ottenuto, che può essere posto in commercio dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia, dopo un passaggio in legno di almeno tre mesi, sono: l'alcool all' 11,5 %, l'acidità al 5 per mille e l'estratto secco a 22 per mille.

E' prevista la tipologia Riserva con l'innalzamento del grado al 12,5%.

Il Valcalepio Moscato passito si ottiene dalla vinificazione del vitigno Moscato di Scanzo in purezza, con rese di 6500 chili per ettaro e di trasformazione al 40%.
L'appassimento minimo deve essere di 21 giorni ed il vino può essere commercializzato dal 1° maggio del secondo anno successivo alla vendemmia.

Le caratteristiche minime al consumo devono essere: alcool 17%, di cui svolto 15% con un residuo zuccherino da 30 a 80 grammi litro, un'acidità di 5,5 per mille ed un estratto secco di 22 per mille. Sono previste numerose sottozone di produzione tra queste Scanzo con la dicitura Moscato di Scanzo passito e Cenate Sotto.

Accanto ai vini D.O.C. compaiono gli I.G.T., Indicazione Geografica Tipica, della Bergamasca che possono essere prodotti con tutti i vitigni autorizzati per la provincia di Bergamo.

Tre le tipologie di vino possibili: il bianco, il rosso ed il Moscato passito.
   

 

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