|
|
| La
Valcalepio, riconosciuta come zona a Denominazione di Origine
Controllata nel 1976 con l'approvazione del primo disciplinare
di produzione, poi parzialmente modificato nel 1993, comprende
tutto il territorio delle prealpi orobiche. |
|
La
Valcalepio, riconosciuta come zona a Denominazione di Origine Controllata
nel 1976 con l'approvazione del primo disciplinare di produzione,
poi parzialmente modificato nel 1993, comprende tutto il territorio
delle prealpi orobiche.
Si tratta della prima fascia collinare bergamasca e comprende sia
le valli S. Martino ad ovest, sia la Valcalepio propriamente detta
ad est: la fascia di territorio, molto allungata, comprende zone
eterogenee per microclima e terreno.
Nel 1998 l'intera DOC assommava a 202
ettari dai quali si traevano 1.120.000 chili di uva pari a circa
780.000 bottiglie.
Tre le tipologie di vino possibili:
il bianco, il rosso ed il Moscato passito.
Il Valcalepio bianco deriva dalla vinificazione di uve Chardonnay
o Pinot Bianco in una percentuale variabile dal 55 all'80 % e per
la rimanente parte Pinot Grigio. E' vietata ogni pratica di forzatura
e la resa delle uve è fissata a 9000 chili ettaro con una
trasformazione uva-vino del 70%.
Altri parametri minimi del vino sono
l'alcool fissato all'11,5%, l'acidità totale al 4,5 per mille
e l'estratto secco al 18 per mille.
Il Valcalepio Rosso è un taglio bordolese delle uve Cabernet
Sauvignon dal 25 al 60 % e Merlot per la restante parte.
La resa in uva è fissata in
10.000 chili per ettaro con la stessa percentuale di trasformazione
del bianco. I parametri minimi del vino ottenuto, che può
essere posto in commercio dal 1° novembre dell'anno successivo
alla vendemmia, dopo un passaggio in legno di almeno tre mesi, sono:
l'alcool all' 11,5 %, l'acidità al 5 per mille e l'estratto
secco a 22 per mille.
E' prevista la tipologia Riserva con
l'innalzamento del grado al 12,5%.
Il Valcalepio Moscato passito si ottiene
dalla vinificazione del vitigno Moscato di Scanzo in purezza, con
rese di 6500 chili per ettaro e di trasformazione al 40%.
L'appassimento minimo deve essere di 21 giorni ed il vino può
essere commercializzato dal 1° maggio del secondo anno successivo
alla vendemmia.
Le caratteristiche minime al consumo
devono essere: alcool 17%, di cui svolto 15% con un residuo zuccherino
da 30 a 80 grammi litro, un'acidità di 5,5 per mille ed un
estratto secco di 22 per mille. Sono previste numerose sottozone
di produzione tra queste Scanzo con la dicitura Moscato di Scanzo
passito e Cenate Sotto.
Accanto ai vini D.O.C. compaiono gli
I.G.T., Indicazione Geografica Tipica, della Bergamasca che possono
essere prodotti con tutti i vitigni autorizzati per la provincia
di Bergamo.
|